Posted Mag 2021
In questo articolo di una nostra collaboratrice di studio, si chiariscono alcuni aspetti giuridici relativi all’innovativa figura dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il suddetto istituto è stato introdotto con legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili.
A differenza dell’inabilitazione e dell’interdizione il soggetto fragile conserva la sua capacità di agire, l’amministratore si limiterà a coadiuvarlo nelle scelte più rilevanti. Si tratta di uno strumento modulabile a seconda del soggetto fragile.
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere esperito anche dalla stessa persona fragile oltre a coloro indicati dal c.c.
A confermare la “flessibilità” del sopra descritto istituto vi è una recente pronuncia del Tribunale di Ravenna relativa ad un soggetto vittima di truffe sentimentali (sentenza 102/2021) ove è stata respinta la richiesta dei parenti più stretti di inabilitazione a favore dell’amministrazione di sostegno.
L’amministratore di sostegno è stato considerato più adatto, rispetto al curatore, potendo monitorare e intervenire nella gestione quotidiana del denaro da parte del beneficiario e interessarsi del suo benessere. Nel caso di specie i familiari della beneficiaria familiari ricorrenti avanzano detta richiesta perché ritengono che la congiunta abbia perso il contatto con la realtà. La stessa, stando ai loro racconti, avrebbe intrattenuto diversi rapporti epistolari tramite Facebook e Whatsapp che nel tempo si sarebbero evoluti in rapporti sentimentali con uomini stranieri, ai quali, in diverse occasioni ha elargito ingenti somme di denaro. Nel caso più estremo la donna si è addirittura convinta di essere sposata con uno di questi uomini e di avere una figlia con lui.
Il Giudice ha rigettato tale richiesta ritenendo più adatto l’amministratore di sostegno.