Posted Mag 2023
CLASS ACTION
La class action è un istituto mediante il quale si fa valere in sede giudiziaria la tutela di uno o di più diritti dei consumatori. La class action, dunque, identifica l’azione che viene intrapresa non dal singolo consumatore, ma dall’intera classe risarcitoria ovvero da tutti i consumatori a cui sono stati violati lo stesso o gli stessi diritti.
Tale istituto è stato introdotto nel Codice del consumo con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Con Legge del 12 aprile 2019, n. 31 ha subito una prima importante modifica, in quanto l’istituto è stato trasferito all’interno del Codice di procedura civile attraverso l’inserimento di un nuovo Titolo VIII-bis dedicato ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva: artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies c.p.c.).
Secondo la disciplina del 2019, l’azione di classe civilistica non viene più riservata ai soli consumatori: ai sensi dell’art. 840-bis, comma 1, c.p.c., l’azione è esperibile da tutti coloro che lamentano una violazione di diritti individuali omogenei, e dunque da consumatori, utenti, ma anche imprese, e da loro organizzazioni o associazioni che risultino essere portatori di tale categoria di diritti. In particolare, la norma prevede che possano agire a tal fine nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ciascun componente della classe, nonché organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti individuali omogenei. La legittimazione è ora riconosciuta a tali organizzazioni e associazioni in via autonoma, senza più necessità che il consumatore a queste conferisca espresso mandato o vi partecipi, come invece previsto dall’art. 140-bis cod. cons.. Come già nella precedente disciplina, deve, tuttavia, trattarsi esclusivamente di organizzazioni e di associazioni iscritte in un elenco pubblico, che, nella nuova formulazione, verrà istituito presso il Ministero della giustizia.
La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione. All’azione di classe è possibile aderire presentando la relativa domanda nel fascicolo informativo, anche senza il ministero di un difensore.
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2020/1828 sulla class action. Il provvedimento, in attesa del parere del Parlamento, dovrebbe entrare in vigore il 25 giugno 2023 con il nome tutto italiano di “azione rappresentativa” e consentirà agli enti accreditati in apposito elenco del Ministero delle imprese di agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche senza mandato di questi ultimi.
A differenza della class action delineata dal legislatore del 2019 e finalizzata a tutelare i diritti individuali omogenei dei componenti di una classe, la nuova azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Più precisamente, sono interessi collettivi secondo la definizione del decreto ( ripresa dalla direttiva europea), quelli derivanti dalle violazioni dei regolamenti e delle direttive elencate espressamente nell’allegato II del decreto legislativo (responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive nei contratti con i consumatori, responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, indicazione dei prezzi al consumo, commercio elettronico, codice comunitario per i medicinali per uso umano, sicurezza generale dei prodotti, codice delle comunicazioni elettroniche, protezione dei dati personali, servizi finanziari a distanza, contratti di credito ai consumatori, sicurezza alimentare, negato imbarco cancellazione e ritardo del volo, pratiche commerciali sleali, pubblicità ingannevole, direttiva servizi, multiproprietà, pacchetti turistici, energia elettrica, moneta elettronica, attività di assicurazione, servizi audiovisivi, ADR e ODR per i consumatori etc.).
Altra differenza è che la disciplina del 2019 estende la proponibilità dell’azione anche a ciascun componente della classe; invece, la disciplina che entrerà in vigore riconosce a promuovere l’azione rappresentativa esclusivamente agli enti legittimati, anche in mancanza di mandato dei singoli “rappresentati”.
Quanto alla inibitoria l’ente legittimato può richiedere, senza avere l’onere di provare il dolo o la colpa del convenuto:
– cessazione o divieto di reiterare la condotta commissiva od omissiva.
Quanto ai provvedimenti del giudice, lo stesso può emettere:
– misure di coercizione indirette (finalizzate all’adempimento di un obbligo prestabilito entro un certo termine);
– provvedimenti compensativi (pagamento di una somma di denaro, riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione o rimborso del prezzo).
Aspetto di non poco conto è quello relativo al fatto che il Tribunale potrà, al di fuori dai casi in cui le parti abbiano depositato una proposta conciliativa, invitare le parti a raggiungere un accordo transattivo. In caso di esito positivo, il Giudice determinerà un contributo di modesto valore per gli aderenti, dove la condanna al rimborso delle spese in favore della parte resistente verrà comminata solo in caso di mala fede o colpa grave.
(contributo a cura)
Dott. Salvatore Lacopo