Posted Apr 2021
In questo articolo della che costituisce la seconda parte di un approfondimento sul nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dell’Avv. Marilina Orlacchio si sviluppano le casistiche dei gruppi di impresa, delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e degli accordi di risanamento dei debiti.
La legge delega n. 155/2017 affronta cinque aree fondamentali del diritto fallimentare innovandole sulla base dei crismi sopra delineati.
La prima delle cinque aree su cui il Parlamento ha chiesto l’intervento del Legislatore delegato ai fini della Riforma del diritto concorsuale è relativa ai gruppi societari.
In particolare, obiettivo del Governo vuole essere quello di colmare una lacuna normativa riguardante la regolamentazione delle situazioni di crisi in cui versano i gruppi d’impresa.
All’articolo 3, lett.a, della Legge delega il Legislatore sottolinea la necessità di una definizione generale di gruppo di società che sia modellata: “sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all’articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.
La principale novità della riforma sul tema specifico è quella di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle diverse imprese del gruppo se tutte sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano.
Nello specifico si introduce la possibilità di proporre “con un unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive”.
Ma nel caso in cui le società di un gruppo siano assoggettate a diverse procedure concorsuali, in Italia o in Stati diversi, il Legislatore delegato dovrà stabilire obblighi di reciproca informazione e collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure.
Seconda area di intervento della Riforma in esame riguarda le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi d’impresa.
Il sistema delle procedure di allerta tracciato nella legge delega, e di conseguenza anche nel Codice della crisi e dell’insolvenza, è ispirato all’ordinamento francese ed in particolare alle procedures d’allerte.
Gli strumenti di allerta vengono disciplinati, all’interno del CCII, nel Capo 2 del Titolo II.
All’ articolo 15 viene data una definizione di questi come “gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati […], unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore nel codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.
Si evince dalla lettura di tale articolo che sono due gli aspetti rilevanti della disciplina sugli strumenti di allerta: gli obblighi di segnalazione e gli obblighi organizzativi.
Per quanto riguarda quest’ultimi la legge delega prevede di introdurre nel Codice Civile, modificando l’art. 2086, “il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”.
Viene quindi esplicitato l’obbligo, per qualsiasi soggetto che eserciti attività di impresa, di prevedere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; comportamento che precedentemente era ritenuto solo doveroso (vedasi gli obblighi di vigilanza del collegio sindacale). In base alle norme codicistiche, tali assetti devono essere adottati e curati dagli Amministratori.
Per quanto concerne il secondo obbligo, la segnalazione può avvenire per via volontaria, da parte del debitore stesso, oppure da parte di soggetti qualificati.
Quest’ultimi sono individuati da una parte negli organi di controllo societari, nel revisore contabile e nella società di revisione e dall’altra nei creditori pubblici qualificati come l’Agenzia dell’Entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Agente della riscossione.
Il compito di ricevere le segnalazioni spetta all’apposito Organismo di Composizione della Crisi di Impresa (OCRI) operativo presso la Camera di Commercio e gli Ordini professionali, la cui istituzione è stata prevista dall’art.4 della Legge 155/2017.
Una volta ricevuta l’istanza o la segnalazione l’OCRI nomina un collegio di tre esperti iscritti all’Albo ministeriale di coloro che svolgono funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali. Successivamente, entro quindici giorni dalla segnalazione, nomina il debitore per la relativa “audizione in via riservata e confidenziale”.
Sentito il debitore e raccolte le opportune informazioni, il collegio degli esperti può ritenere che esistano o meno fondati indizi di crisi ed in quest’ultimo caso può decidere di archiviare la procedura.
Qualora invece ritenga che questi sussistano, stabilisce un termine non superiore a tre mesi, che può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi, entro il quale il debitore può ricercare una soluzione concordata della crisi in accordo con i creditori.
Se alla scadenza del termine, il debitore non ha raggiunto un accordo stragiudiziale con i creditori e non ha presentato domanda di accesso ad una procedura concorsuale, il collegio di esperti sarà allora costretto a segnalare la permanenza dello stato di crisi al pubblico ministero presso il tribunale competente.
La tempestiva segnalazione della situazione di crisi all’OCRI da parte degli organi di controllo societari, inoltre, permetterà a questi di vedere esclusa la responsabilità solidale con gli amministratori per tutti i fatti verificatesi successivamente alla segnalazione.
Sempre al fine di favorire tali procedure, il CCII prevede anche delle sanzioni per i creditori pubblici qualificati che non diano avviso tempestivo ai debitori del perdurare di inadempimenti di importo rilevante nei loro confronti.
La sanzione è rappresentata dalla perdita dello stato di creditori privilegiati e il loro declassamento a chirografari.
La terza area di intervento del Legislatore è relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed ai piani attestati di risanamento ai quali è dedicato l’art.5 della legge delega.
Il primo è un istituto relativamente recente nell’ordinamento italiano in quanto è stato introdotto dal D.L. n.35 del 14 marzo 2005. Sono accordi stipulati fra l’imprenditore ed una maggioranza qualificata di creditori di cui è necessario ottenere omologazione giudiziaria.
Allo scopo di incentivare l’uso di tale istituto, il Legislatore indirizza il Governo ad estendere la disciplina prevista per gli accordi di ristrutturazione con gli intermediari finanziari, sancita dall’art.182-septies della Legge fallimentare, anche agli accordi che non abbiano finalità liquidatorie raggiunti con soggetti diversi da questi. Ciò implicherebbe che il debitore, a determinate condizioni, possa chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti ovvero agli estranei.
Sempre nella prospettiva di agevolare tale strumento, nella legge delega è previsto il principio dell’eliminazione o della riduzione della soglia minima di adesione dei creditori, che oggi è fissata dall’art.182-bis nel 60% dei crediti.