Posted Mag 2023
CONCORDATO PREVENTIVO
(Artt. da 84 a 120 – D.Lgs. n. 14/2019)
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale concessa all’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza, ma che non ha compiuto atti in frode ai creditori (es. sottratto patrimonio), potendosi dunque sottrarre alle conseguenze della liquidazione giudiziale.
Si sostanzia in un accordo tra imprenditore e creditore in cui sono determinate le modalità per estinguere le obbligazioni, accordo per cui è richiesta la maggioranza dei creditori a cui seguirà l’omologa del giudice.
Il concordato si distingue in:
– continuità: questo a sua volta si distingue in diretto (quando l’impresa viene ancora gestita dall’imprenditore) e indiretto (quando l’impresa viene gestita da un soggetto terzo in forza di una cessione, usufrutto, conferimento o affitto, purché stipulati in funzione della presentazione del ricorso per il concordato).
– liquidatorio: si tratta di quei casi in cui, l’apporto di risorse esterne all’impresa incrementa di almeno il 10%, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (quindi migliorativo del 10% rispetto a quest’ultima), il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario. (Sarà necessaria un’attenta disamina dei documenti dell’impresa).
L’obiettivo è quello del ripristino economico della società affinché possa continuare con la propria attività d’impresa.
Vi sono dei principali cambiamenti rispetto alla precedente legge fallimentare, in particolare in riferimento al contenuto “minimo” (si intende per minimo: modalità e tempi di adempimento della proposta; cause della crisi; strategie di intervento; tempi per ripristinare l’equilibrio economico finanziario; gli apporti di finanza nuova; le azioni risarcitorie recuperatorie per i crediti dell’imprenditore da recuperare; in caso di concordato in continuità: indicare i motivi dell’aspetto migliorativo del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale; in caso di continuità diretta: i costi che verranno sostenuti dall’impresa, i ricavi, le risorse finanziarie e le modalità di copertura) del piano:
Delle ulteriori novità si hanno in caso di inadempimento del debitore.
In particolare, se il concordato è stato omologato dal tribunale e vi è stata la nomina di un Commissario giudiziale (nominato per il controllo circa l’esecuzione del piano/proposta da parte del debitore, controllo che verrà eseguito mediante una relazione periodica, in ossequio alle modalità stabilite nella sentenza di omologa, sugli adempimenti del debitore da trasmettere al giudice) se il debitore non adempie, detto inadempimento verrà relazionato e comunicato al giudice.
In questo ultimo caso, il giudice potrà attribuire il potere di risoluzione dell’inadempimento al Commissario giudiziale o all’Amministratore giudiziale – previa revoca dell’organo amministrativo – (nel caso di società particolarmente grandi) con tutti i mezzi che risulteranno necessari.
E’ possibile però che venga, a seguito dell’inadempimento del debitore, richiesta da parte dei creditori o dal Commissario giudiziale (se richiesta da un solo creditore) la risoluzione del concordato per inadempimento (purché non di scarsa importanza). Detto ricorso per la risoluzione deve proporsi entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato dal concordato previsto per l’ultimo adempimento.
(contributo a cura)
Dott. Salvatore Lacopo