Posted Apr 2023
Insieme organico e sistematico di norme;
Contenere i costi prededucibili;
Offrire una seconda chance al debitore.
Prima di esaminare il contenuto del codice in senso stretto, attività che verrà svolta con successivi articoli, oggi ci soffermeremo su alcune importanti novità introdotte dal nuovo Codice.
Importante è analizzare, preliminarmente, alcuni termini dallo stesso utilizzati:
– Crisi: (probabile incapacità futura) lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
– Insolvenza: (situazione in atto) lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;
– Sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice. In buona sostanza, si tratta di soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono sottoponibili alle ordinarie procedure fallimentari. Questi possono ricorrere a tre procedure: 1) piano di ristrutturazione dei debiti; 2) concordato minore; 3) liquidazione controllata del debitore;
– Impresa minore: (3 requisiti) l’impresa che presenta congiuntamente:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000, negli ultimi tre esercizi compiuti;
2) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000, negli ultimi tre esercizi compiuti;
3) debiti, anche non scaduti, non superiori a € 50.000.I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia;
– Gruppo d’imprese: (gruppo di imprese soggette a una controllante) le imprese che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
> A) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
> B) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
> C) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: duecentocinquanta;
– Professionista indipendente: (soggetto terzo che attesta il piano formato con il debitore per far fronte ai debiti, al fine di raggiungere un accordo con i debitori) il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
A) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
B) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
C) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; in particolare, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Aspetto di particolare rilievo è, poi, la disciplina dei doveri del debitore (imprenditore – individuale o collettivo):
a)imprenditore individuale: l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 4, n. 2, C.C.I.I.); (Per rilevare lo stato di crisi vi sono misure sia quantitative che qualitative: – quantitativo è lo squilibrio economico-finanziario; – qualitativo è, a esempio, la perdita di continuità aziendale a seguito della morte del titolare o per conflitto continuo tra i soci);
b)imprenditore collettivo: l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative (art. 4, n. 3, C.C.I.I.).
Il debitore ha anche dei doveri che dovrà rispettare nel corso della procedura, quali sono:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l’impresa durante la regolazione della crisi o dell’insolvenza in modo da conservarne l’integrità e il valore nell’interesse prioritario dei creditori.
I comportamenti tenuti dal debitore saranno valutati anche ai fini dell’esdebitazione. Per esdebitazione si intende la liberazione dai debiti e quindi inesigibilità degli stessi da parte dei creditori per quella parte dei crediti non soddisfatti dal piano del debitore, non potendo più, quindi, azionare procedure esecutive (non l’estinzione/cancellazione del debito).
Tra le novità vi sono i sistemi di allerta. Si tratta di meccanismi di segnalazione tempestiva volte a intercettare la crisi attraverso una diagnosi precoce a intervenire tempestivamente prima che si traduca in insolvenza irreversibile e salvaguardare la continuità aziendale (evitare, quindi, la liquidazione giudiziale).
Per attuare tali meccanismi di controllo, vi sono dei Soggetti Segnalatori:
– Organi di controllo della società (collegio sindacale, revisore, società di revisione) – art. 17, C.C.I.I.;
– Creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate/Riscossione, INPS).
Tali soggetti hanno un obbligo di segnalazione motivata rivolta all’organo amministrativo dell’impresa al verificarsi di determinati indici previsti agli artt. 17 (organi di controllo) e 18 (creditori pubblici qualificati) del C.C.I.I..
Dette segnalazioni dovranno essere rivolte al relativo organo amministrativo, il quale dovrà valutare la sussistenza della crisi. Nel caso in cui è possibile risolvere la crisi, la situazione si archivia; nel caso in cui, invece, non viene fornita una risposta adeguata oppure è omessa qualsiasi risposta, verrà eseguita una comunicazione all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa).
In questo ultimo caso, l’OCRI, composto da un referente e un collegio previamente nominati, sentirà il debitore per verificare la sussistenza o meno della crisi o dell’insolvenza e, di conseguenza, adotterà un provvedimento di archiviazione (in caso di risoluzione) o altro necessario strumento di regolazione della crisi previsto dal codice.
(contributo a cura)
Dott. Salvatore Lacopo