Posted Feb 2022
È nullo il contratto di fideiussione omnibus stipulato applicando gli schemi negoziali dell’ABI, nei quali sono presenti, ancora, le clausole dichiarate contrarie dalla disciplina antitrust?
La questione sopra menzionata è stata risolta, dopo svariati anni che presidiava le aule dei Tribunali, dalla Corte di Cassazione, nel dicembre del 2021
Nel 2002, infatti, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha, insieme alle associazioni dei consumatori, individuato degli schemi contrattuali uniformi (denominato “Condizioni generali di contratto per fideiussioni bancarie”) che le Banche utilizzano per stipulare contratti di fideiussione omnibus, in cui sono presenti 13 diverse clausole.
Nel 2005, però, la Banca d’Italia, che fino al 2006 svolgeva il ruolo dell’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, ha dichiarato, con un provvedimento, che tre delle clausole contenute nella Condizioni Generali per la fideiussione omnibus, in realtà, violavano la disciplina antitrust. Le tre clausole sono:
Nonostante, peraltro, il provvedimento della Banca d’Italia, le banche avevano, comunque, continuato ad utilizzare questi schemi contrattuali per stipulare con i loro clienti fideiussioni omnibus, facendo nascere numerose controversie.
Difatti, si erano aperte diverse strade ideologiche in giurisprudenza sulla fine che avrebbe dovuto fare il contratto di fideiussione; teorie che oscillavano tra la nullità parziale e quella totale.
Una parte della giurisprudenza, appunto, riteneva che la strada giusta da intraprendere fosse quella di dichiarare l’intero contratto di fideiussione nullo. Il ragionamento nasceva dal dettato dell’articolo 2 della legge antitrust che prevede che tutti i contratti che venivano stipulati in dipendenza di una intesa restrittiva della concorrenza del mercato erano da considerarsi nulli se vi prendono parte le imprese dell’intesa, anche se le parti del contratto sono diverse da quelle dell’intesa stessa.
La parte maggioritaria della giurisprudenza, al contrario, riteneva che dalla nullità dell’intesa non poteva derivare, in automatico, anche, la nullità dei contratti stipulati dalle imprese partecipanti all’intesa.
Tra le varie opzioni, la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 dicembre del 2021, n. 41994, ha statuito che i contratti di fideiussione omnibus che seguono ancora lo schema ABI, devono essere dichiarati nulli soltanto nella parte che prevede le tre clausole considerate essere contrarie alle disposizioni della legge Antitrust. Questa strada viene preferita dalla Corte di Cassazione per garantire il principio del nostro ordinamento alla conservazione del negozio giuridico. A dettare le regole del gioco è, difatti, l’articolo 1419 del Codice Civile, il quale prevede la nullità della sola clausola se è possibile scinderla dal resto del contratto e se la stessa non è stata determinate per la stipula del contratto da parte dei contraenti.
E’, appunto, con la sentenza del dicembre 2021 che la Corte di Cassazione chiude il cerchio iniziato nel 2002: se le clausole, ritenute contrarie alle norme antitrust, non sono state determinanti per la stipulazione del contratto di fideiussione omnibus, sono nulle, mantenendo il resto del contratto valido ed efficace.
di Laura Maiorana