Posted Dic 2022
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha sostituito la Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), e modificato la disciplina inerente il sovraindebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile del debitore, il quale manifesta difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Al fine di porre rimedio a tale situazione è consentito al debitore usufruire delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Possono accedere alla procedura di concordato minore:
Si rammenta, però, che sono previste delle limitazioni poiché il debitore non può presentare istanza se:
I soggetti sopra indicati proponendo ai creditori un concordato possono, di regola, proseguire l’attività imprenditoriale o professionale svolta; mentre, in caso di liquidazione, il concordato è proponibile solo se contempla l’apporto di apprezzabili risorse esterne.
La domanda deve essere formulata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), costituito nel circondario del tribunale competente, il quale svolge compiti di gestione della fase di allerta, di composizione assistita della crisi e dovrà fornire una relazione a corredo della domanda.
Il contenuto della domanda di concordato minore è libero, però deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Il debitore proponente deve allegare alla domanda:
gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell’ultimo biennio;
Inoltre, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, ovviamente facendo riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
In conclusione, è necessario affermare che con la procedura di concordato minore i soggetti, che possiedono i requisiti di cui sopra, hanno la possibilità di superare la crisi da sovraindebitamento con il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.
Diviene quindi indispensabile l’assistenza di un esperto per verificare se vi siano effettivamente le condizioni per accedere al concordato. I professionisti dello Studio Legale Lione Sarli sono disponibili per qualsiasi chiarimento, per avere aggiornamenti in materia e per supporto alle disposizioni.
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