Cosa sono i fondi d’investimento? In questo primo approfondimento il Dott. Federico Pirrottina ci parla della varie tipologie di fondi d’investimento e dei possibili utilizzi
Tradizionalmente, i fondi comuni di investimento vengono definiti come istituti di intermediazione finanziaria che si propongono di raccogliere capitali presso una vasta platea (risparmiatori o investitori di professione, entrambi, comunemente detti “sottoscrittori del fondo”) al fine di investirli in attività economiche (che, al momento, possono essere genericamente suddivise in finanziarie, mobiliari ed immobiliari) previste dallo statuto e disciplinate dalla legge.
Per creare e gestire il fondo, è necessaria un’autorizzazione da parte dell’ente nazionale a ciò deputato. Per l’Italia, soggetto deputato ad autorizzare un soggetto a gestire un Fondo è la Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari (divisione interna al Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza della Banca d’Italia).
Detti Fondi sono dotati di autonomia patrimoniale perfetta: ossia, eventuali creditori della società gestore del fondo o di altri sottoscrittori del fondo non potranno mai ed in nessun caso aggredire i beni del fondo stesso o quelli di altro sottoscrittore.
Come ogni società di capitali, il fondo è diviso in quote a loro volta suddivise tra i vari sottoscrittori. A seconda della tipologia, i Fondi si dividono in aperti e chiusi.
Nei primi, il numero delle quote in circolazione è variabile ed i nuovi sottoscrittori possono partecipare al fondo mediante l’acquisto delle quote verso il pagamento del loro valore corrente. Al precipuo scopo di evitare picchi di compravendita di quote, il gestore può dilazionare le uscite per un periodo massimo dalla richiesta di rimborso (periodo che sovente varia tra i 15 ed i 30 giorni).
Quanto ai Fondi di investimento chiusi, il numero delle quote ed il loro valore è fisso; pertanto, non è inusuale che il fondo inizi ad operare una volta sottoscritte tutte le quote previste. Il valore di ogni singola quota è pari al rapporto tra il valore del patrimonio netto ed il numero delle quote in circolazione. I nuovi sottoscrittori potranno diventare tali solo ove uno degli attuali sottoscrittori del fondo decida di vendere le proprie quote.
I fondi possono suddividersi in ulteriori tipologie: mobiliari ed immobiliari, questi ultimi hanno ad oggetto l’acquisto, la costruzione, ristrutturazione o lo sfruttamento commerciale di beni immobili (tanto ad uso residenziale o civile, che commerciale).
I fondi mobiliari, al contrario, investono esclusivamente in titoli e, se autorizzati a rivolgersi al pubblico risparmio, devono obbligatoriamente inserire nel proprio portafoglio, almeno in percentuale preponderante, titoli quotati su mercati ufficiali.
Questa è la cornice in cui si inseriscono i fondi che sono soliti avere, seppur impropriamente, la denominazione della categoria dei beni mobili oggetto delle loro operazioni. Di conseguenza, sarà ben possibile avere fondi denominati: monetari, obbligazionari, azionari, bilanciati (che al loro volta si distinguono in flessibili qualora possano investire liberamente ovvero bilanciati in senso stretto qualora possano investire secondo parametri rigidi) ed infine hedge fund qualora possano investire anche in prodotti più sofisticati (quali opzioni o swap) ovvero attuare strategie più aggressive e quindi rischiose (come le vendite allo scoperto) per parti rilevanti del proprio patrimonio.
Questa serie di articoli avrà ad oggetto, all’interno del panorama europeo, la disciplina dei Fondi di Investimento nel diritto italiano, lussemburghese e svizzero.