Posted Feb 2023
A cura di: Salvatore Lacopo
La Legge di Bilancio del 2022 ha confermato le agevolazioni fiscali sul “rientro dei cervelli”.
Innanzitutto, come riportato all’interno del sito dell’agenzia dell’entrate, è un regime di tassazione agevolato temporaneo riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).
E’ applicabile quando sussistono due presupposti:
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4 (5 periodi d’imposta), il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) di lavoro autonomo prodotto in Italia e i redditi d’impresa limitatamente prodotti dal solo soggetto impatriato (non rientrano i redditi prodotti dalle società di persone commerciali) concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare.
I lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nelle Regioni del Centro-Sud d’Italia (quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) la tassazione risulterà del 10%.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico (nato prima dall’impatrio o entro il primo quinquennio) e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi agevolati prodotti, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 10%, cosicché risultano detassati del 90%.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori rimpatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Questo decreto, cerca di superare un problema critico per molti impatriati che, avendo lavorato in modo continuativo all’estero, acquisendo di fatto la residenza estera, non si erano iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).
Ora, alla luce della nuova normativa, per accedere al regime agevolato non è più necessaria la pregressa iscrizione all’AIRE (questione risolta dalla stessa AE con interpello n. 533/2020), purchè abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Il criterio valutativo sulla residenza fiscale (a prescindere dall’iscrizione nella anagrafe degli italiani residenti all’estero), viene dunque demandata alla normativa contenuta nell’articolo 4 della convenzione OCSE (di cui la Svizzera è membro fondatore), che stabilisce le modalità di definizione della residenza fiscale in base ai parametri cd. “tie break rules” (criteri a cascata) che puntano ad individuare l’unicità della residenza fiscale, definendola in capo ad uno dei due Stati.
La convenzione contiene regole che consentono di risolvere i cosiddetti conflitti di residenza.
Se, in base alla norma italiana e quella dell’altro Stato contraente, il soggetto si considera residente in entrambi gli Stati, per stabilire in quale Stato sia effettivamente residente si devono applicare le cosiddette tie break rules contenute nel trattato, secondo le quali – di norma – la persona si considera residente:
Di conseguenza, ciò che assume oggi rilevanza è che il contribuente risulti fiscalmente residente all’estero per gli anni richiesti dalla normativa sul rientro dei cervelli!
L’unico problema che, nel caso di specie, può porsi è quello ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, secondo cui sono considerati residenti, quindi non ammessi all’agevolazione, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Secondo il D.M. del 4 maggio 1999, infatti, tra questi ultimi vi rientra anche la Svizzera, pertanto bisognerà fornire prova di aver svolto la propria attività lavorativa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più e, di conseguenza, la relativa prova della residenza fiscale all’estero per almeno due periodi d’imposta (quale condizione minima sufficiente a integrare il requisito della non residenza nello Stato e a consentire l’accesso al regime agevolato).
L’iscrizione AIRE avrà, quindi, un ruolo decisivo!