Posted Mag 2023
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
(artt. 121 – 283, D.Lgs. n. 14/2019)
La liquidazione giudiziale va a sostituire il termine “fallimento”, in quanto ritenuto un termine avente una connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente.
Si tratta di una procedura concorsuale volta a soddisfare i creditori proprio attraverso la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore che è in stato d’insolvenza (essendo presente un forte squilibrio economico-patrimoniale, non è possibile, quindi, una continuità aziendale).
Sono esposti alla liquidazione giudiziale il debitore che, non essendo “impresa minore”, sia in stato d’insolvenza (purchè vi sia una somma di debiti scaduti superiore a € 30.000 – non ogni insolvenza legittima l’apertura della liquidazione giudiziale), abbia i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, C.c.i.i., e quindi:
Ai sensi dell’art. 37 del C.c.i.., la domanda di liquidazione giudiziale può essere avanzata, nella forma del ricorso, da:
La domanda per poter avere accesso alla procedura di liquidazione giudiziale deve essere depositata al Tribunale delle Imprese territorialmente competente in base al luogo ove l’imprenditore svolge la sua attività imprenditoriale e cioè:
Quanto agli organi che assumono rilievo nella liquidazione giudiziale, assieme al debitore e ai creditori, altri soggetti partecipano alla procedura di liquidazione giudiziaria. In particolare:
La liquidazione giudiziale si conclude con la vendita del patrimonio del debitore e il soddisfacimento dei creditori. Vi sono due fasi:
Liquidata e ripartita tutta la massa fallimentare, la procedura di liquidazione può dirsi chiusa!
(contributo a cura)
Dott. Salvatore Lacopo