Posted Giu 2021
In questo articolo, originariamente apparso su diritto.it, il Dott. Federico Lione approfondisce la normativa riguardante i brevetti per modello di utilità; gli strumenti giuridici che disciplinano il modo in cui è possibile creare nuove invenzioni.
L’innovazione tecnologica è in continua evoluzione. E’ stata inventata l’intelligenza artificiale, esistono i robot, le stampanti 3D e via dicendo. Sembra che non ci sia più nulla da inventare invece non è così.
E’ proprio grazie alle innovazioni esistenti che è possibile creare nuove invenzioni. In che modo? Tramite i brevetti per modello di utilità.
Occorre a questo punto premettere che esistono due tipi di brevetti: i brevetti per invenzioni ed i brevetti per modelli di utilità; vediamo di seguito le differenti discipline.
Ai sensi dell’articolo 45 del Codice di Proprietà Industriale, possono essere oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni riguardanti ogni settore della tecnica che abbiano determinate caratteristiche: siano nuove rispetto allo stato della tecnica, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.
L’articolo 82 del Codice di Proprietà Industriale invece stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli che siano idonei a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine (o ad elementi della stessa), ad utensili, a strumenti e ad oggetti in genere già esistenti. Si ricorre al modello di utilità dunque per tutelare una modifica di invenzioni già esistenti andando a conferire alle stesse una maggiore utilità o facilità di utilizzo. Trattasi dunque di invenzioni consistenti in “ritocchi” di altre invenzioni.
Questo modello di tutela che non esiste in ogni parte del mondo, è stato introdotto in Italia per riconoscere tutela alle invenzioni minori ma non banali.
A tal proposito si è espresso il Tribunale di Milano, con sentenza numero 5603 del 2014 stabilendo che al fine di riconoscere un rilevante gradiente di originalità è necessario che il brevetto per modello di utilità non sia un ovvio sviluppo apportato ad una invenzione già esistente ma che abbia richiesto un rilevante sviluppo inventivo nonché il superamento di qualche difficoltà tecnica.
Distinguere le invenzioni dai modelli di utilità tuttavia non è affatto semplice, per questo motivo, l’articolo 84 del Codice di proprietà industriale consente a chi deposita il brevetto per invenzioni industriale di presentare contestualmente, presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti o altri enti competenti, anche la domanda di brevetto per modello di utilità al fine di farla valere nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
Inoltre un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione, se l’oggetto da tutelare si dimostra tale per cui al suo posto avrebbe dovuto essere richiesto un brevetto, e viceversa. La protezione offerta dal modello di utilità è quindi pressoché identica rispetto a quella del brevetto per invenzione, la durata però varia, anziché di 20, è di soli 10 anni. Infine, come per le invenzioni, il brevetto per modello di utilità attribuisce il diritto esclusivo di utilizzazione e si estende ai modelli che utilizzino lo stesso concetto inventivo e raggiungano il medesimo grado di utilità. Ai modelli di utilità si applicano così come ai brevetti per invenzioni, le norme sulla novità, l’attività inventiva, industrialità e la liceità.