Posted Mar 2021
In questo articolo del Dott. Federico Lione, già apparso su diritto.it, si approfondisce la regolamentazione della denominazione di origine protetta (prevista dal Regolamento CEE 2081 del 1992), per poi passare il rassegna la controversia che ha visto scontrarsi Parmigiano Reggiano contro il colosso delle zuppe americano Campbell’s.
La Denominazione di Origine Protetta è una certificazione prevista dal Regolamento CEE numero 2081/92 con la quale viene garantita la tutela giuridica delle denominazioni a quegli alimenti le cui caratteristiche qualitative dipendono, esclusivamente o essenzialmente, dal territorio in cui sono stati realizzati.
La condizione imprescindibile che i prodotti devono avere per poter ricevere l’appellativo di DOP è dunque la seguente: la qualità e le caratteristiche degli alimenti devono essere dovute all’ambiente geografico (comprensivo di fattori naturali nonché umani) del luogo d’origine. Dunque la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere realizzate nel territorio di cui il prodotto vanta il nome.
Pertanto, ad esempio il formaggio – categorie che nel presente scritto più interessa – per poter ottenere l’appellativo di DOP deve essere realizzato con il latte di vacche allevate nella zona designata.
Infine si specifica che tutte le regole che un prodotto deve rispettare per poter ottenere d’indicazione di DOP sono indicate in un disciplinare di produzione.
Il Parmigiano Reggiano viene prodotto sin dal medioevo, infatti già nel lontanissimo 1612 il Duca di Parma ufficializzò la denominazione di origine per tutelare il prodotto ai fini commerciali.
Ebbene, se i primi riconoscimenti nazionali risalgono al medioevo, quelli europei sono giunti ben più tardi.
E’ invero, come sopra anticipato, del 1992 il Regolamento CEE per la tutela delle DOP.
Ed è del 1996 il riconoscimento come DOP a livello europeo del Parmigiano Reggiano.
La promozione e la tutela del Parmigiano Reggiano viene svolta dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, istituito nel 1934 il quale riunisce tutti i caseifici produttori di detto alimento ed ha varie funzioni: quella di apporre i contrassegni sui prodotti in conformità con il Disciplinare d’Origine Protetta; quella di vigilare sull’uso corretto dei marchi; ed infine quella di tutelare il prodotto dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale.
Inganni e frodi sono invero molto diffusi in quanto il Parmigiano Reggiano rappresenta un’eccellenza della gastronomia italiana ed è noto che le eccellenze gastronomiche della nostra nazione sono continuamente imitate e vittime di scorrette pratiche commerciali, non sono in Europa bensì anche nel resto del mondo.
A tal proposito si fa menzione della recente battaglia legale intentata e vinta dal Consorzio di tutela – oltre oceano – nei confronti del colosso delle zuppe americano: la società Campbell’s.
Motivo di questo scontro sono stati gli atti di concorrenza sleale compiuti dalla citata multinazionale americana nei confronti del Parmigiano Dop. In particolare, la Campbell’s riportava sulle etichette delle confezioni dei sughi della linea “Prego” alcuni riferimenti al Parmigiano Reggiano. Invero veniva rappresentata sulle etichette dei prodotti l’immagine di porzioni di formaggio con i noti puntini impressi su ogni forma di Parmigiano Dop.
Non ci sarebbero stati problemi se il Parmigiano DOP fosse stato utilizzato per realizzare il prodotto.
Tuttavia, così non è. In questi sughi non vi è alcuna traccia del Parmigiano Reggiano, ciò che compare tra gli ingredienti è invece il formaggio Parmesan che nulla ha a che vedere con il Parmigiano italiano.
Ebbene, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha richiesto al colosso delle zuppe USA di rimuovere dette immagini dalle confezioni dei sughi “Prego” in quanto ingannevoli per i consumatori, ed ha vinto in sede extragiudiziale. La multinazionale americana ha infatti accettato le richieste del Consorzio.
E’ importante questa vittoria soprattutto perché è stata conseguita oltre i confini europei.
Quella narrata è solo la più recente delle numerose controversie che vengono generate dallo sfruttamento illecito del Parmigiano Reggiano, soprattutto all’estero.
Ad esempio è stato recentemente presentato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, un ricorso nei confronti della Kraft Food Group Brands LLC. Il motivo è il seguente: quest’ultima aveva richiesto di registrare il marchio “Kraft Parmesan Cheese” in Nuova Zelanda senza tener conto della registrazione già presente da molti anni del marchio Parmigiano Reggiano nello stesso luogo.
Ed ancora, nel 2019 il Consorzio Parmigiano Reggiano è dovuto intervenire anche a Londra per far cessare la vendita, presso i grandi magazzini Selfridges, di un prodotto alimentare che riportava sull’etichetta la scritta “grated italian style Parmesans” senza che vi fosse il Parmigiano italiano nel prodotto. Anzi, sulla confezione veniva riportata Londra quale luogo di produzione dell’alimento.
Certamente Londra non rientra nell’area di origine prevista dal disciplinare DOP per la produzione del Parmigiano Reggiano.
Si trattava dunque, anche in questo caso, di violazione della Denominazione di Origine Protetta, ed anche questa volta il Parmigiano DOP ha vinto.
L’azienda inglese infatti, a seguito della richiesta del Consorzio, ha prontamente modificato il nome del prodotto senza introdurre alcun riferimento al Parmigiano italiano.