Il regime fiscale dei trasferimenti patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
Nei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto tra i coniugi, per giurisprudenza ormai granitica, è possibile includere tra le clausole dell’accordo negoziale pattuizioni relative a trasferimenti di proprietà o di altri diritti reali immobiliari da un coniuge all’altro o a favore di terzi (solitamente i figli della coppia) al fine di regolamentare i rapporti economici direttamente collegati alla crisi e alla fine del matrimonio.
Tali trasferimenti patrimoniali, per espressa previsione di legge (art. 19 della Legge n. 74/1987), sono sottoposti a uno speciale regime fiscale agevolato posto che sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Detta esenzione si estende a ogni tipo di “tassazione”, indipendentemente dalla natura di “imposta” o “tassa” in senso proprio del tributo concretamente in discussione.
La ragione di tale trattamento tributario agevolato va ricondotta alla volontà del legislatore di aiutare i coniugi e le famiglie, già colpite dalla fine del matrimonio, a trovare una soluzione conciliativa alla crisi coniugale.
La previsione normativa, introdotta con la legge divorzile del 1987, pur riferendosi esclusivamente al divorzio, in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, si applica anche nel caso di separazione. Tale sentenza, infatti, ha equiparato il trattamento fiscale degli atti relativi al divorzio a quelli relativi alla separazione.
Quali tipi di trasferimenti possono essere sottoposti al regime agevolato.
Oggetto di suddetta esenzione, dopo diversi dibattiti giurisprudenziali, sono tutti i trasferimenti eseguiti o programmati dai coniugi in occasione della separazione o del divorzio, anche quelli che non sono strumentali all’adempimento degli obblighi di mantenimento, alla regolamentazione dell’affidamento dei minori e al godimento della casa familiare; e ciò in quanto, comunque, si tratta di accordi diretti alla sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. Tributaria del 3.2.2016 n. 2111).
A sua volta, anche il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 49 del 16 marzo 2000, ha spiegato che il trattamento di esenzione, previsto dalla legge per i trasferimenti patrimoniali eseguiti in occasione della separazione o del divorzio, trova applicazione anche agli atti posti in essere dai coniugi in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione o divorzio, purché tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento separativo o divorzile e a esso connessi. Alla luce di ciò, quindi, anche nel caso in cui i coniugi, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi coniugale, non abbiano formalizzato il trasferimento immobiliare nel provvedimento del Giudice, ma si siano solo obbligati a eseguirlo con successivo atto notarile, il trasferimento e tutti gli atti con esso connessi saranno esenti da tributi, a condizione che emerga in maniera chiara e inequivoca il suo collegamento con il provvedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio.
È chiaro, tuttavia, che l’Agenzia delle Entrate può in ogni caso procedere all’intimazione del pagamento delle imposte dovute, laddove dimostri che l’accordo tra i coniugi e i relativi trasferimenti patrimoniali hanno in realtà finalità elusive.
Applicazione dell’esenzione anche ai trasferimenti in favore dei figli.
Il regime di esenzione, previsto per i trasferimenti patrimoniali in occasione degli accordi separativi e divorzili, è applicabile anche ai trasferimenti di immobili in favore dei figli della coppia eseguiti nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, in quanto gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, ha puntualizzato, tuttavia, che, al fine di garantire la certezza del diritto, le esenzioni in questione spettano solo laddove l’accordo di separazione e di divorzio indichi espressamente che il trasferimento a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Tale precisazione si è resa necessaria i quanto, in un primo momento, l’Agenzia delle Entrate aveva escluso l’esenzione fiscale per i trasferimenti a favore dei figli, in quanto non riteneva che gli stessi trovassero causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi al momento della crisi del matrimonio, ma rappresentassero, invece, un atto di liberalità nei confronti di un soggetto terzo.
Il revirement attuato dall’Agenzia delle Entrate, nonostante la giurisprudenza fosse sempre stata ferma nello stabilire l’esenzione dei trasferimenti patrimoniali pattuiti in sede di separazione o divorzio a favore dei figli, è stato eseguito sulla base di due considerazioni e principi:
a) la tutela dei figli nei procedimenti di separazione;
b) la convinzione che spesso il trasferimento dei beni alla prole costituisca l’unica soluzione per placare le controversie coniugali e giungere a un accordo.
Ovviamente, per poter beneficiare dell’esenzione, anche in questo caso, l’accordo separativo o divorzile tra i coniugi deve esplicitare chiaramente che la traslazione della proprietà dei beni a favore della prole costituisce condizione indispensabile per sedare le controversie patrimoniali tra i consorti.
Applicazione dell’esenzione anche ai trasferimenti pattuiti nell’ambito della negoziazione assistita.
Per espressa previsione dell’Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015, il regime di esenzione sopra menzionato trova applicazione anche ai trasferimenti immobiliari previsti negli accordi di separazione e divorzio conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita, a patto che, anche in questo caso, dall’atto emerga la sua connessione causale con la separazione o con il divorzio.