Posted Gen 2023
RIFORMA CARTABIA
> Legge Delega 134/2021 (attuata con D.lgs. 149/2022) <
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Tre aspetti rilevanti dell’intervento normativo:
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> Innanzitutto, tra le novità della riforma, abbiamo una rideterminazione della competenza per valore del GIUDICE DI PACE:
RITO ORDINARIO:
(novità da applicare ai giudizi instaurati dal 1 luglio 2023)
> DISCIPLINA VIGENTE: (brevemente) successivamente alla notifica dell’atto di citazione si costituisce l’attore (entro 10 giorni), poi, seguirà la costituzione del convenuto (almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione o 10 giorni prima nel caso di abbreviazioni dei termini); giunti alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., se non vi sono grosse questioni preliminari (chiamata in causa del terzo, integrazione del contraddittorio, nullità da sanare, ecc.), l’udienza ex art. 183 c.p.c. prosegue con la concessione, se richieste, delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, nn. 1 – 2 – 3. Pertanto, il Giudice, all’udienza della prima comparizione delle parti, si limita soltanto a valutare le questioni preliminari senza entrare nel merito della questione.
> RIFORMA: la riforma, si è posta l’obiettivo di realizzare il riassetto formale e sostanziale del processo civile, attraverso l’attuazione dei principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione. Lo scopo della riforma è quello di pervenire alla prima udienza con la piena definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al Giudice, anche attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management.
Le novità sono:
N.B. Tali termini perentori non vengono assegnati dal Giudice ma dalla legge e, quindi, le parti, a pena di decadenza, possono depositarle.
Se c’è da chiamare in causa un terzo, il Giudice dovrà fissare una nuova udienza per la chiamata in causa del terzo e i termini delle memorie ai sensi dell’art. 171-ter si calcoleranno a ritroso dalla nuova data d’udienza (restano ferme le preclusioni maturate per attore e convenuto). (Situazione, questa, che può manifestarsi nuovamente se il terzo chiama in causa un altro terzo).
> Ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183-ter c.p.c.):
(no natura cautelare per mancato vaglio del periculum in mora – vaglio del fumus stringente)
il Giudice può disporre un’ordinanza di accoglimento della domanda dell’attore quando:
L’ordinanza di accoglimento, a sua volta:
> Ordinanza di rigetto di rigetto (art. 183-quater c.p.c.):
(salvo quanto previsto per l’ordinanza di accoglimento di cui all’art. 183-ter c.p.c.)
Entro 30 giorni dalla prima udienza, il Giudice adotterà un’ordinanza con cui:
(N.B. art. 185-bis: il Giudice potrà formulare una proposta conciliativa fino alla rimessione della causa in decisione)
conclusa la fase istruttoria, il Giudice istruttore fissa l’udienza per la rimessione della causa in Collegio e concede tre termini perentori – a ritroso – e salvo rinuncia delle parti: 60 giorni prima dell’udienza termini per “note di precisazioni conclusioni”; 30 giorni per “comparse conclusionali”; 15 giorni per “memorie di replica”. Se non vi sono particolari richieste, entro i successivi 60 giorni dalla rimessione della causa al Collegio vi sarà depositata la SENTENZA.
può succedere che, avendo ciascuna parte la facoltà di chiedere che la causa sia discussa oralmente, con nota di precisazione conclusioni sia richiesta la discussione orale. In questo caso, le parti si scambieranno solo le comparse conclusionali entro 30 giorni dall’udienza di discussione (non le memorie di replica, data la discussione orale). Su tale richiesta provvederà il Presidente, il quale revocherà l’udienza di rimessione al Collegio e fisserà l’udienza di discussione orale che dovrà tenersi entro 60 giorni. Entro 60 giorni da tale udienza sarà depositata in cancelleria la SENTENZA.
In questo caso sarà il G. I. a disporre la discussione orale della causa. Lo stesso concederà un termine di 30 giorni per lo scambio delle note di precisazioni conclusioni, altri 15 giorni per note conclusionali e dopo fissa l’udienza di discussione. In essa si pronuncerà la SENTENZA (pubblicata con sottoscrizione). Se non accade, entro 60 giorni, si procederà con il deposito in cancelleria.
Situazione analoga alla Composizione collegiale. Unica differenza il termine per il deposito della SENTENZA è di 30 giorni successivi all’udienza.
Situazione analoga alla composizione collegiale. Unica differenza il termine per il deposito della SENTENZA è di 30 giorni successivi all’udienza, a sua volta fissata entro 30 giorni successivi allo scambio delle comparse conclusionali.
Sarà fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. Se non si provvede in udienza, la SENTENZA verrà depositata entro 30 giorni in cancelleria.