Posted Feb 2023
RIFORMA CARTABIA: NOVITA’ NEL GIUDIZIO DELL’ESECUZIONE
A cura di: Eleonora Dolcini
La riforma apportata dal d.lgs. 149/2022 prevede una parziale revisione del processo dell’esecuzione, finalizzata a snellire e velocizzare sia la fase giudiziale sia la fase espropriativa. Le principali novità riguardano l’ambito della custodia dei beni, oltre che l’introduzione del nuovo istituto denominato “vendita diretta”. Le modifiche introdotte dalla riforma del processo civile troveranno applicazione per tutti i procedimenti instaurati a partire dal 30 giugno 2023.
Abrogazione delle norme in materia di formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva
La riforma interviene sulle norme che disciplinano la formula esecutiva e la spedizione in forma esecutiva, abrogandole: la copia attestata conforme all’originale, infatti, vale ora come titolo per l’esecuzione forzata. Il riformato articolo 475 c.p.c. prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale. Sparisce, quindi, ogni formula rituale, così come l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Giudice di chiedere l’esibizione dell’originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Sospensione dei termini dell’atto di precetto
Ove il creditore presenti istanza ex art. 492–bis c.p.c. al fine di ottenere l’autorizzazione ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata, si sospendono i termini di 90 giorni dell’efficacia dell’atto di precetto. La sospensione permane fino alla conclusione delle operazioni di ricerca.
La sospensione resta efficace, alternativamente:
– fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di mancata esecuzione delle ricerche per mancanza dei presupposti.
– fino al rigetto dell’istanza da parte del Presidente del Tribunale
– fino alla comunicazione delle informazioni richieste da parte dell’ufficiale giudiziario.
Vendita diretta:
La riforma prevede, come già accennato, l’introduzione del nuovo istituto della vendita diretta, regolamentato dagli articoli 568-bis e 569-bis c.p.c. e finalizzato a snellire la procedura esecutiva favorendo una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del soggetto esecutato:
su impulso del debitore, tramite la presentazione di un’istanza da formulare prima che la vendita sia delegata ad un professionista, il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita diretta. Il debitore può presentare istanza una sola volta.
Il prezzo di vendita dell’immobile, in questo caso, non dovrà mai essere inferiore a quello stabilito dall’esperto nominato per la stima del bene pignorato.
Unitamente all’istanza di vendita diretta dovrà venire depositata anche l’offerta irrevocabile di acquisto e dovrà essere versato, a titolo di cauzione, un importo non inferiore ad un decimo del prezzo offerto.
Il tutto dovrà essere notificato ai creditori almeno 5 giorni prima dell’udienza.
Il giudice, in assenza di opposizione dei creditori, aggiudica l’immobile all’offerente e stabilisce il versamento integrale del prezzo entro 90 giorni a pena di decadenza.
Al contrario, ove i creditori dovessero opporsi, il giudice, con ordinanza:
fissa un termine non superiore a 45 giorni per l’effettuazione della pubblicità dell’offerta pervenuta e della vendita;
fissa il termine di 90 giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti.
prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche,
Il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l’immobile, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro 90 giorni, a pena di decadenza.
Se il prezzo non è depositato nel termine, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell’esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell’articolo 569, terzo comma (Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a 90 giorni, e non superiore a 120, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all’aggiudicatario.
La disciplina della custodia
Riformando la disciplina della custodia nelle procedure esecutive, il d.lgs. 149/2022 è intervenuto apportando modifiche all’articolo 559 c.p.c. che, attualmente, prevede la possibilità di nominare un custode dei beni pignorati.
A seguito della riforma, congiuntamente alla nomina dell’esperto stimatore del bene pignorato, il giudice dell’esecuzione, procede a nominare, con provvedimento non impugnabile, un custode dei beni pignorati. Il giudice procede quindi sempre alla nomina del custode, attingendo da un apposito elenco, a meno che la sostituzione del debitore nella custodia dei beni stessi “non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita”.
Alla luce delle nuove previsioni, quindi, il custode giudiziario assorbe anche le funzioni del delegato alla vendita. La custodia, quindi, non è più limitata alla conservazione del bene, ma è orientata alla sua futura vendita: in questo modo ci si assicura sia il diritto di visita dell’immobile, sia la promozione della collaborazione con lo stimatore del bene al fine di verificare la documentazione ipocatastale. Tale cooperazione dovrà venire documentata tramite una relazione informativa, da far pervenire al giudice dell’esecuzione.
Il decreto prevede, altresì, che le relazioni di stima del bene e gli avvisi di vendita debbano essere redatti seguendo schemi standardizzati.
Ulteriori modifiche sono apportate con riguardo alla liberazione dell’immobile e dei beni mobili ivi contenuti, prevedendo uno snellimento della procedura di liberazione dell’immobile occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore.
Al fine di accelerare la disciplina di rilascio del bene, la riforma prevede che sia il custode giudiziario a dare attuazione al provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, rimuovendo le formalità previste dagli artt. 605 e ss. c.p.c.
Il custode, quindi, non dovrà più notificare preventivamente il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio potendo, invece, dare attuazione allo sgombero senza oneri e spese, limitandosi ad eseguire il provvedimento disposto dal giudice.
Il custode, quindi, assorbe le funzioni precedentemente esperite dall’ufficiale giudiziario. Questa scelta ben si sposa con l’obiettivo della riforma di velocizzare le procedure esecutive: il custode giudiziario, a differenza dell’ufficiale, è un privato, e dunque ha grande interesse a completare rapidamente e con successo la propria attività al fine di essere retribuito al termine dell’incarico.
L’operato del professionista delegato viene, poi, sottoposto a un controllo più stringente da parte del giudice dell’esecuzione. A tale fine, l’articolo 591-bis cpc. introduce termini temporali all’attività del professionista delegato alla vendita. In particolare, il giudice nell’ordinanza di delega dovrà fissare il termine finale per il completamento delle attività, disporre lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre e, infine, stabilire le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto.
Il custode è altresì tenuto a rispettare obblighi informativi, da esperire mediante il deposito di rapporti riepilogativi:
entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita,
dopo ciascun esperimento di vendita,
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione.
Avverso gli atti compiuti dal professionista delegato, le parti possono proporre ricorso al giudice dell’esecuzione entro il termine perentorio di 20 giorni dal momento del compimento dell’atto o della sua conoscenza. Il ricorso non sospende, così come già previsto, le operazioni di vendita a meno che il giudice non ne disponga la sospensione a causa di gravi motivi.
Applicazione norme anti riciclaggio:
La riforma prevede che siano applicati gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio anche a carico dell’aggiudicatario estendendo, quindi, alle procedure espropriative le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007. Entro il termine fissato per il versamento del prezzo l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta, deve fornire al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica. Contestualmente viene introdotto l’onere, in capo al giudice dell’esecuzione, di verificare l’adempimento degli obblighi prima di emettere il decreto di trasferimento.
Banca dati per le aste giudiziali
Il decreto prevede altresì che venga istituita presso il Ministero di Giustizia la banca dati per le aste giudiziali.