Posted Apr 2023
L’articolo 1, commi 222 – 230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Inoltre, sempre all’art. 1, ma ai commi 231 – 252, si disciplina la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione“.
La norma sulla cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E del 27.01.2023, consente di definire in modo agevolato, secondo le disposizioni contenute nei medesimi commi, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
La disciplina dettata per la nuova definizione agevolata riproduce parzialmente quella prevista per le precedenti definizioni (di cui all’art. 6 del D. L. n. 193/2016, all’art. 1 del D. L. n. 148/2017 e all’art. 3 del D. L. n. 119/2018).
Per fruire della definizione è necessario:
1)presentare, entro il 30 aprile 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (comma 235). In tale dichiarazione il debitore indica anche l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 236);
2)pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:
– le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale), nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 231);
– limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della l. n. 689 del 1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, nonché le somme maturate a titolo di aggio ex articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 247).
Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2% annuo (a decorrere dal 1 agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite:
– la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
– le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 232).
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina, ai sensi del comma 244, l’inefficacia della definizione e, quindi, ai sensi dello stesso comma 244:
– riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
– i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l’estinzione del debito, di cui, pertanto, l’agente della riscossione dovrà riprendere l’attività di recupero del residuo.
Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione.
Il comma 238 disciplina le modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali. In proposito, è utile evidenziare che, in tal caso, si dovrà tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento e non anche, quindi – come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni (cfr., da ultimo, per la “rottamazione-ter”, l’articolo 3, comma 8, del
d.l. n. 119 del 2018) – delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio ex articolo 17 del d.lgs. n 112 del 1999, poiché tali somme sono oggetto di integrale abbattimento ai sensi del comma 231.
In ogni caso, per effetto del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Anche nella disciplina della nuova definizione si prevede, inoltre, al citato comma 238, che il debitore che abbia, per effetto di tali pagamenti, già versato le somme che risultano dovute per la definizione, deve comunque dichiarare espressamente la volontà di aderire alla stessa definizione, al fine di poter beneficiare degli effetti estintivi del debito riconosciuti dalla norma.
L’agente della riscossione, a sua volta, deve:
– comunicare all’interessato, entro il 30 giugno 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze (comma 241);
– trasmettere agli enti creditori interessati, entro il 31 dicembre 2028, anche in via telematica, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 250).
Solo a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, tenuto conto di quanto disposto dal comma 240:
– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa (comma 240, lett. a);
– non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione (comma 240, lett. c);
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle precedentemente avviate non possono essere proseguite; ciò sempre che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 240, lett. d) ed e);
– il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602 del 1973 (comma 240, lett. f);
– si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Al riguardo, si rammenta che, secondo tale disposizione, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A questo fine, è previsto che l’agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate (comma 240, lett. g).
Con il pagamento, invece, della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 243, lett. b).
Nell’ambito del comma 236 sono state inserite specifiche disposizioni sui contenziosi relativi ai carichi compresi nella definizione. In particolare, come nella “rottamazione-ter” (cfr. articolo 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018), si prevede che, nella dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà di aderire alla definizione, il debitore indichi anche l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella stessa dichiarazione e assuma l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi e che, nelle more del pagamento delle somme dovute, tali giudizi siano sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione. Successivamente, a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione e della produzione in giudizio della documentazione che attesti i pagamenti effettuati, si darà luogo all’estinzione del giudizio. In assenza di tali condizioni, invece, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti.
Infine, similmente a quanto previsto per le precedenti “rottamazioni”, il comma 248 stabilisce che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal d.lgs. n. 14 del 2019 si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
(contributo a cura)
Dott. Salvatore Lacopo