Posted Apr 2023
Il titolo IV del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina i nuovi strumenti di regolazione della crisi.
In particolare, dedicando un apposito articolo al concordato preventivo, oggi dedicheremo questo contributo al piano attestato di risanamento, agli accordi di ristrutturazione, alla convenzione di moratoria e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Questi strumenti, finalizzati ad agevolare l’accesso delle imprese in difficoltà a un quadro di risanamento, hanno come minimo comune denominatore lo stato di crisi o d’insolvenza dell’imprenditore, escludendo quelli che si trovano in stato di sovraindebitamento.
tale strumento negoziale a natura stragiudiziale riguarda l’imprenditore anche non commerciale o sotto soglia che versa in stato di crisi (stato di difficoltà economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore) o d’insolvenza (lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte dall’impresa). Si tratta di un piano redatto dall’organo amministrativo che viene comunicato ai creditori unitamente alla relazione del professionista indipendente, il quale ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. I creditori, ricevuto il piano, potranno valutare la sussistenza di eventuali pregiudizi anche rispetto agli altri creditori e presteranno il loro consenso al momento della fase attuativa, non essendo richiesto che lo approvino o lo sottoscrivano immediatamente.
anche tale strumento ha natura stragiudiziale, ma, a differenza degli accordi suindicati, è soggetto a omologa del tribunale. Riguarda l’imprenditore anche non commerciale, ma non minore, che versa in stato di crisi o d’insolvenza, che non sia soggetto a concordato preventivo o liquidazione giudiziale e che non sia stato cancellato dal Registro delle Imprese. Tali accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; a tal riguardo, assume un’importanza rilevante l’attestazione del professionista indipendente circa la fattibilità e veridicità del piano.
Gli accordi sono di tre tipi:
1) ordinari;
2) agevolati;
3) efficacia estesa.
L’aspetto di differenziazione di tali accordi si sostanzia nella diversa percentuale di creditori che rappresentano una percentuale significativa del totale dei crediti degli accordi. In particolare, negli accordi cd. ordinari, questi vengono stipulati con i creditori che rappresentano il 60% dei crediti totali. Assume un aspetto rilevante il fatto che “gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei”.
Si definiscono agevolati, in quanto sono accordi per i quali sono richiesti i requisiti di cui sopra, ma con la possibilità di accordarsi con i creditori che rappresentino il 30% dei crediti, purché il debitore: “a) non proroga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee”.
Si tratta di accordi che l’imprenditore ha stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti di una determinata categoria e che possono essere estesi ai non aderenti, purché: “a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti; b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; c) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo”.
La convenzione di moratoria è uno strumento a natura stragiudiziale di regolazione provvisoria della crisi che l’imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi può stipulare con i creditori affinché addivenire a una dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Tutto questo solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c)”.
(contributo a cura)
Dott. Salvatore Lacopo