Posted Feb 2025
La fusione transfrontaliera rappresenta un’operazione di grande rilevanza per tutte quelle imprese che desiderino riorganizzarsi o espandersi a livello internazionale. Grazie alla recente disciplina di riferimento, riformulata dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (che ha recepito la normativa comunitaria in materia di operazioni straordinarie transnazionali, modificata dalla Direttiva UE 2019/2121), le società italiane possono fondersi con società straniere in modo strutturato e normativamente tutelato. Di seguito, trovi il testo integrale che illustra la procedura, i documenti necessari, i termini da rispettare e gli effetti più rilevanti di questa tipologia di operazione, in particolare quando impiegata come strumento di ristrutturazione o salvataggio di imprese in stato di crisi.
La fusione transfrontaliera consiste in un’operazione di fusione che coinvolge società costituite in Stati diversi. Con tale procedimento (disciplinato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha recepito la relativa disciplina comunitaria in materia di operazioni straordinarie transnazionali, così come da ultimo modificata dalla Direttiva UE 2019/2121, comportando così l’abrogazione del D. Lgs. 30 maggio 2008, n.108), una società italiana può essere incorporata in una società straniera o, viceversa.
Il procedimento prevede che, in una prima fase, venga redatto un progetto dell’operazione da parte dell’organo amministrativo delle società interessate dall’operazione, che dovrà contenere i dati sulla liquidazione offerta ai soci in caso di recesso e se la società italiana incorporata abbia ricevuto benefici pubblici oppure sia incorsa in procedimenti di revoca o di decadenza inerenti all’erogazione di benefici pubblici.
Al progetto, inoltre, devono accompagnarsi due relazioni, una redatta dall’organo amministrativo ed una dagli esperti indipendenti:
La relazione degli esperti deve contenere un parere sulla congruità del valore di liquidazione indicato nel progetto per il caso di recesso, con indicazione dei criteri di stima e dei metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione. Entrambe le relazioni vanno messe a disposizione dei soci in forma elettronica.
Il progetto di fusione è quindi depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione oppure, in alternativa, sul sito Internet della società.
A seguito dell’approvazione del progetto di fusione, la società richiede al notaio (o all’Autorità competente dello Stato straniero, a seconda che la società risultante dalla fusione sia italiana o meno) il rilascio del “certificato preliminare” (previsto dall’art.29 del D. Lgs. 19/2023), allegando alla richiesta una serie di documenti al fine di consentire la verifica circa il rispetto dei necessari adempimenti.
All’esito positivo del controllo di legalità, viene rilasciata apposita attestazione e redatto l’atto pubblico di fusione, atto che dovrà essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, assieme con l’attestazione del controllo di legalità e ai certificati. In particolare, se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, l’atto di fusione va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti e la società risultante dalla fusione; se invece la società risultante dalla fusione è una società straniera, l’atto di fusione va depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese dove ha sede la sola società italiana partecipante alla fusione.
Il certificato preliminare alla fusione non può, di regola, essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ciò in quanto, nel suddetto termine di novanta giorni, i creditori anteriori all’iscrizione del progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla fusione possono proporre opposizione.
Operazioni di questo tipo, sono talvolta impiegate per “salvare” società che versino in stato di insolvenza o, addirittura, rischiano l’apertura, nei loro confronti, di procedure fallimentari. Sotto tale profilo, i creditori della società fusa non potranno infatti più proporre istanza di fallimento in quanto essa non esiste più come soggetto giuridico autonomo, essendo cessata per dar vita alla società risultante dalla fusione, restando aperta la possibilità, per i creditori insoddisfatti, di chiedere il fallimento della società risultante dalla fusione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria straniera e non più presso quella italiana, con le conseguenti intuibili difficoltà.
La fusione transfrontaliera è dunque uno strumento normativo di ampia portata, che apre la strada a nuove opportunità di ristrutturazione, riorganizzazione e persino di salvataggio per le imprese in difficoltà. La procedura, pur essendo complessa, garantisce un solido quadro di tutele per i soci, i lavoratori e i creditori coinvolti.
Se desideri approfondire ulteriormente la materia o stai valutando se una fusione transfrontaliera possa essere la soluzione più adatta per la tua realtà aziendale, contattami pure: sarò lieto di confrontarmi e fornire il supporto necessario.