Posted Feb 2025
Con il D. Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2024), sebbene in ritardo rispetto alle tempistiche dettate dall’Unione Europea (che prevedeva il termine del 29 dicembre 2023), l’Italia ha finalmente recepito la direttiva UE 2021/2167, adottata dal Parlamento europeo il 21 novembre 2021 (c.d. Secondary Market Directive o SMD) in tema di c.d. NPL (non performing loans ossia di crediti “deteriorati” o “in sofferenza”).
L’obiettivo della predetta direttiva (e quindi del relativo decreto di recepimento) è anzitutto quello di favorire lo sviluppo di un mercato europeo secondario degli NPL. Le modifiche al T.U.B. Il D. Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 ha apportato importanti modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in breve “T.U.B.”) introducendo rilevanti novità in materia.
L’inserimento di un nuovo capo nel T.U.B. (trattasi del Capo II nel Titolo V intitolato “Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza”) ha dato vita, per la prima volta, ad un quadro normativo completo, volto a disciplinare tutte le fasi del processo di acquisto di un credito “in sofferenza”, dalla cessione iniziale alla gestione del credito da parte del nuovo acquirente.
Le principali novità:
Liberalizzazione del mercato degli NPL
Innanzitutto, viene promossa una vera e propria “liberalizzazione” del mercato secondario degli NPL, mediante l’eliminazione delle “barriere” esistenti (anche al fine di consentire agli istituti bancari di liberarsi di tale tipologia di prodotti), permettendo a chiunque e quindi anche a soggetti “non qualificati”, purché nel rispetto di specifici requisiti di professionalità, patrimoniali e organizzativi, di acquistare crediti, e perciò anche alle persone fisiche nell’ambito della loro attività commerciale e/o professionale.
Il ruolo del “gestore dei crediti”
L’acquirente è tenuto a rivolgersi ad un “gestore di crediti”, il quale deve essere iscritto ad un apposito albo della Banca d’Italia, e che si occupa della riscossione e del recupero del credito nonché della gestione degli eventuali reclami proposti dal debitore nei confronti del creditore o dello stesso “gestore dei crediti”
La tutela dell’acquirente del credito “in sofferenza”
La Direttiva UE e il D.Lgs. n. 116/2024 stabiliscono anche norme volte a tutelare l’acquirente del credito “in sofferenza” al fine, evidentemente, di limitare il rischio insito in tale specifica forma di investimento. In particolare, in armonia con quanto previsto sul punto dalla citata Direttiva, il T.U.B. prevede oggi, all’art. 114.4, che il potenziale acquirente di NPL deve ottenere dalle Banche, prima dell’acquisizione del credito “in sofferenza” e in vista della stessa, tutte le necessarie informazioni per valutare il credito e la concreta possibilità di recupero.
La tutela del debitore
La neo-introdotta normativa garantisce, inoltre, che il debitore ceduto riceva una adeguata informazione da parte del “gestore dei crediti”: al debitore, infatti, dovrà essere comunicata l’avvenuta cessione ed essere indicata la variazione dei tassi di interesse o degli oneri. Sarà tuttavia la Banca d’Italia a stabilire “il contenuto e le modalità della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore” (così il nuovo art.114.10, comma 3, T.U.B.”).
Conclusioni
L’entrata in vigore del D. Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 è destinata ad avere un impatto significativo sul mercato dei crediti deteriorati, prevedendosi una maggiore efficienza nella gestione di queste tipologie di crediti, con conseguenti benefici per il sistema bancario e, più in generale, per l’economia.
Lo Studio è a disposizione per fornire ulteriori informazioni sull’impatto della nuova normativa, specialmente per coloro che intendano acquistare crediti “in sofferenza” ed investire in questo settore.