Posted Giu 2016
Per proteggere il proprio lavoro è importante conoscere le basi della proprietà intellettuale: in quali casi è possibile proteggere foto, immagini, musica, opere inedite e tanto altro ancora? Probabilmente te lo sei chiesto e la risposta di base è: sempre!
Puoi sempre proteggere qualcosa creato da te o di tua proprietà. Ma per farlo in modo efficace, soprattutto nell’era digitale in cui viviamo, è necessario rivolgersi a professionisti del settore che abbiamo un’esperienza specifica e consolidata.
In particolare il “diritto d’autore” che, tutela tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché tutte le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera e il diritto sorge nel momento stesso in cui l’opera viene creata.
Il contenuto del diritto d’autore si articola in diritto morale e diritto patrimoniale d’autore, disciplinati entrambi dalla l. n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.
È opportuno, tuttavia, sottolineare, che seppur la tutela del diritto d’autore sorge nel momento in cui l’opera viene creata, è possibile, e, pertanto, consigliabile, qualora si voglia tutelare un’opera ineditadepositare la stessa presso la Siae.
Per sapere se il tuo lavoro è protetto no esitare a contattarci !
Riportiamo un caso di successo:
La tutela dell’Opera del creatore di moda
Il Tribunale Civile di Milano, a seguito di ricorso dell’avv. Alfredo Sarli, dello studio legale Lione Sarli, con un recente provvedimento (ordinanza 11/12/2014 della I sez. specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale) ha sentenziato il diritto morale della creatrice di abiti di alta moda a che sia riconosciuta la paternità delle sue opere nelle pubblicazioni online.
I Giudici hanno riconosciuto che le Opere, anche se non registrate, possono ricevere tutela in base alla Legge sul Diritto d’Autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che in qualche modo esprimono la personalità dell’autore” e che non abbiano una “standardizzazione tipica di capi comuni di vestiario complessivamente differenti e destinati non ad una produzione seriale e cioè all’immissione sul mercato di consumatori finali indefiniti”.
Questa sentenza conferma anche per internet le regole già da tempo consolidate per i programmi televisivi, nei cui titoli di coda appaiono i nomi degli autori, del regista, dei vari collaboratori ed operatori, nonché delle sartorie (brand) che hanno realizzato gli abiti.
Nella fattispecie, la stilista aveva realizzato corsetti di particolare pregio – con elementi tra loro coordinati, ritenuti dal Tribunale “capi unici” – su commissione di una nota showgirl che, dopo averli indossati per un servizio fotografico, aveva utilizzato quelle immagini nel proprio sito, omettendo tuttavia di riportare il nome della “sarta creatrice” sia nei credits sia a fianco delle fotografie.
In concreto, il Tribunale ha riconosciuto il “diritto morale ex art. 20 L.A. della stilista a rivendicare e vedere riconosciuta la paternità dell’opera e ad opporsi a deformazioni o trasformazioni pregiudizievoli per l’onore e la reputazione”. Quindi ha ordinato alla showgirl e alle altre parti convenute in giudizio (e cioè il fashion stylist, l’impresa committente del servizio fotografico e l’owner del sito) di “inserire il nominativo della stilista a margine delle immagini degli abiti o fra i credits del sito”, condannandoli anche al risarcimento delle spese processuali.